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​CIRCOLARE N. 10/2022 ASSONIME: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL’IVA PER LE PROCEDURE CONCORSUALI
A seguito della circolare n. 20/2021 dell’Agenzia delle Entrate, la circolare n. 10/2022 Assonime analizza le novità emerse in tema di variazione in diminuzione dell’IVA a seguito dell’assoggettamento del debitore ad una procedura concorsuale.
La nota di credito da emettere conseguentemente all’apertura di una procedura concorsuale, sia per le procedure avviate a partire dal 26.05.2021, sia per le precedenti, deve operare una variazione sia con riferimento all’imponibile, sia alla relativa imposta. Con riferimento all’ammontare della variazione, Assonime si è occupata di chiarire un aspetto riguardante il concordato preventivo. Con il decreto di ammissione il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione “per il recupero dell’IVA da rivalsa relativa a tale quota”.

Nell’ipotesi in cui il creditore sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo antecedentemente alla data del 26.05.2021 e successivamente a tale data tale procedura venga revocata sfociando in una dichiarazione di fallimento, Assonime ritiene che al creditore dovrebbe essere concessa la possibilità di operare la variazione in diminuzione “per l’intero importo del credito”, a partire dalla data della sentenza della dichiarazione di fallimento.
Con riguardo al termine per l’emissione della nota di credito, essa va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per la
diminuzione dell’imposta.

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