DICHIARAZIONI FISCALI: CONSERVAZIONE SINO AL TERMINE PER L’ACCERTAMENTO DEL PERIODO DI IMPOSTA
Con risposta ad interpello n. 217 del 26.04.2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’intermediario che ha provveduto alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni fiscali deve conservarne copia sino al termine per l’accertamento del periodo d’imposta di riferimento, anche se quest’ultimo differisce dal termine ordinario previsto all’art. 43 del DPR 600/73.
Gli intermediari, infatti, hanno l’obbligo di conservazione di copia delle dichiarazioni trasmesse, per il periodo di cui all’art. 43 del DPR 600/73, tuttavia, l’Agenzia precisa che il relativo termine non deve essere inteso in maniera “statica”, ossia fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma come “termine per l’accertamento” del periodo d’imposta di riferimento. Viene specificato, infatti, che esso troverà applicazione, non solo per le dichiarazioni diverse da quelle sui redditi, ma anche per l’intero arco temporale necessario per l’accertamento, sia esso superiore o inferiore rispetto a quello ordinario in ragione di peculiari previsioni normative, come ad esempio, quelle di tipo emergenziale o per l’accertamento per i redditi in paradisi fiscali. Anche se non precisato, vige anche in capo al contribuente l’obbligo di conservazione della dichiarazione originale trasmessa.
L’agenzia, infine, conferma l’assenza “di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie”. Si può pertanto affermare che la firma dell’intermediario non è necessaria né sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata dall’intermediario stesso, né sull’originale che deve essere conservata dal cliente.
Gli intermediari, infatti, hanno l’obbligo di conservazione di copia delle dichiarazioni trasmesse, per il periodo di cui all’art. 43 del DPR 600/73, tuttavia, l’Agenzia precisa che il relativo termine non deve essere inteso in maniera “statica”, ossia fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma come “termine per l’accertamento” del periodo d’imposta di riferimento. Viene specificato, infatti, che esso troverà applicazione, non solo per le dichiarazioni diverse da quelle sui redditi, ma anche per l’intero arco temporale necessario per l’accertamento, sia esso superiore o inferiore rispetto a quello ordinario in ragione di peculiari previsioni normative, come ad esempio, quelle di tipo emergenziale o per l’accertamento per i redditi in paradisi fiscali. Anche se non precisato, vige anche in capo al contribuente l’obbligo di conservazione della dichiarazione originale trasmessa.
L’agenzia, infine, conferma l’assenza “di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie”. Si può pertanto affermare che la firma dell’intermediario non è necessaria né sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata dall’intermediario stesso, né sull’originale che deve essere conservata dal cliente.
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