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​Perdite su crediti deducibili anche senza preventivo esperimento di azione esecutiva – pronuncia della Corte di Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1147 del 17.01.2022 si pronunciava in merito all’individuazione degli elementi certi e precisi che legittimano la deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori diversi da quelli assoggettati a procedure concorsuali.

Una perdita sui crediti si configura quando il debitore non paga in modo volontario e il credito non risulta essere realizzabile coattivamente.
Secondo i giudici di legittimità, ai fini della deducibilità il creditore non deve provare di (i) essersi attivato per ottenere una dichiarazione giudiziale di insolvenza del debitore e, dunque, il suo assoggettamento ad una procedura concorsuale o di (ii) di aver infruttuosamente esperito azioni esecutive. La perdita, infatti, può risultare anche da altri elementi certi e precisi.

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