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​PIANO DEL CONSUMATORE: FALCIDIA E RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
A norma dell’art. 8, comma 1-bis della L. 3/2012 – introdotto dall’ art. 4 ter comma 1 lett. d) del D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020 – la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono la cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione o dalle operazioni di prestito su pegno (salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 1).

Il Tribunale di Livorno 7 aprile 2021, sollevava però una questione di legittimità, con riferimento all’art. 3 Cost., con riferimento alla possibilità di prevedere nel piano del consumatore anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto un’ordinanza di assegnazione di una quota dello stipendio, del TFR o della pensione, con inefficacia dei pagamenti successivi all’omologazione del piano.
Con sentenza n. 65/2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità, osservando che la ratio della norma di cui all’art. 8 comma 1-bis della L. 3/2012, consente di comprendere qualsiasi tipologia di debito per il quale la modalità di adempimento sia stata affidata alla cessione pro solvendo del credito, contemplando dunque anche l’ipotesi in cui tale cessione derivi da un provvedimento giudiziale.

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