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Alberghi: rivalutazione gratuita dei beni d’impresa per tutte le attività con codice ATECO 45
Al fine di favorire il settore alberghiero e termale, uno dei maggiormente colpiti a causa delle restrizioni dovute al propagarsi della pandemia da Covid-19, veniva previsto, all’art. 6 bis del DL 23/2020, la possibilità per i soggetti operanti in suddetto settore, di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342 del 21.11.2000, risultanti dal bilancio di esercizio al 31.12.2019. Ai sensi del comma 2 “la rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi…”, dunque nel bilancio al 31.12.2020 e/o nel bilancio al 31.12.2021.

Su questo tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate pubblicando, lo scorso 23 novembre 2021, una circolare, peraltro ancora in bozza, tracciando così un primo orientamento.
Con riferimento ai soggetti a cui si riferisce la suddetta agevolazione, l’Agenzia afferma che si considerano operanti nei settori alberghiero e termale i soggetti che svolgono attività ricomprese nei codici ATECO della divisione 55 e nel codice 96.04.20, oltre che alle imprese che, se pur con codice ATECO diverso, svolgono le medesime attività in forza di autorizzazioni amministrative ad hoc.
La rivalutazione gratuita, inoltre, secondo le prospettazioni dell’Agenzia, può essere effettuata anche da quelle imprese per cui l’attività alberghiera non costituisce attività svolta in via prevalente. In tal caso la rivalutazione sarebbe consentita “limitatamente ai beni o alle porzioni di beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività alberghiera”.

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