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Albo gestori crisi d’impresa: il Regolamento in Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il Decreto del ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, contenente il regolamento sulle disposizioni relative al funzionamento dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del Decreto legislativo n. 14/2019, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il Decreto ministeriale n. 75/2022 risulterà vigente a partire dal 6 luglio 2022. Si tratta del decreto ministeriale attuativo di disciplina delle modalità di iscrizione nell'Albo dei gestori della crisi, vale a dire dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di Curatore, Commissario Giudiziale o Liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi.
L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.
Come iscriversi:
Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.
Il responsabile dell'albo approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente: 
• a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione; 
• b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:  o 1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;  o 2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza; o 3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato; 
• c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società; 
• d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura; 
• e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità';
• f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità
• g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni; 
• h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice. 
In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice.  A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.

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