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Amministrazione straordinaria: nessuna sanzione per i debiti fiscali che scadono dopo l'ammissione alla procedura
CASS. CIV., SEZ. V, SENT., 18/09/2023, N. 26728
La sentenza della Corte di Cassazione n.26728 del 2023 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento riservato ai debiti fiscali delle società che siano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
In particolare, la Corte ha dichiarato che, nelle ipotesi di mancato pagamento di un debito di imposta sorto in epoca anteriore al decreto di ammissione alla procedura concorsuale e qualora la scadenza del termine di pagamento del tributo ricada in una data successiva al medesimo termine anzidetto, sono inesigibili sanzioni pecuniarie. Tale decisione trova giustificazione nell’assenza del presupposto soggettivo considerando che il contribuente in bonis non può essere ritenuto inadempiente, in quanto il versamento del tributo ricade in epoca successiva alla data di apertura del concorso, e che il commissario straordinario è impossibilitato ad effettuare un tempestivo versamento dell’imposta, ostandovi le regole del concorso.
 

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