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CREDITO D’IMPOSTA PER LE SOCIETÀ DEL TESSILE E MODA
Con provvedimento n. 262282 del 11.10.2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino per le società che operano nel settore tessile, della moda e degli accessori.

In precedenza, con il DL 34/2020, all’art. 48
bis il credito d’imposta è stato riconosciuto, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle rimanenze finali di magazzino per le imprese operanti in settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. Beneficiari (individuati mediante codice ATECO con decreto del 27 luglio 2021) dell’incentivo sono, dunque, tutti i soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, nonché della produzione calzaturiera e della pelletteria.

Il credito d’imposta viene riconosciuto limitatamente ai
periodi di imposta 2020 e 2021 nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 comma 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione. L’agevolazione viene riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Attualmente non sono ancora stati stabiliti i termini di presentazione, i quali verranno fissati a seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

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