D.lgs. n. 186 del 4 dicembre 2025 e tassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione: introdotta norma interpretativa dell’art. 88 TUIR
In data 12 dicembre 2025 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. n. 186 del 4 dicembre 2025, recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso luglio.
Il legislatore, tra le varie previsioni volte alla semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo, ha previsto, al Titolo II, Capo I, art. 8 del predetto decreto, la modifica all’art. 88 TUIR disciplinante la tassazione delle sopravvenienze attive.
Il decreto introduce, al primo comma, una norma di interpretazione relativa al disposto normativo di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR, chiarendo che “[…] non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”.
Il decreto prevede, al comma secondo, che le maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella fornita non sono rimborsabili.
Trattasi di un intervento legislativo di notevole rilevanza in quanto il legislatore, consapevole della importanza che la variabile fiscale assume nella concreta efficacia degli strumenti di regolazione della crisi, ha risolto un’incertezza interpretativa prevedendo che la non imponibilità delle sopravvenienze attive si applica anche alle procedure e agli strumenti previsti dal Codice della Crisi.
Il legislatore, tra le varie previsioni volte alla semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo, ha previsto, al Titolo II, Capo I, art. 8 del predetto decreto, la modifica all’art. 88 TUIR disciplinante la tassazione delle sopravvenienze attive.
Il decreto introduce, al primo comma, una norma di interpretazione relativa al disposto normativo di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR, chiarendo che “[…] non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”.
Il decreto prevede, al comma secondo, che le maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella fornita non sono rimborsabili.
Trattasi di un intervento legislativo di notevole rilevanza in quanto il legislatore, consapevole della importanza che la variabile fiscale assume nella concreta efficacia degli strumenti di regolazione della crisi, ha risolto un’incertezza interpretativa prevedendo che la non imponibilità delle sopravvenienze attive si applica anche alle procedure e agli strumenti previsti dal Codice della Crisi.
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