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D.lgs. n. 186 del 4 dicembre 2025 e tassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione: introdotta norma interpretativa dell’art. 88 TUIR
In data 12 dicembre 2025 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. n. 186 del 4 dicembre 2025, recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso luglio.
Il legislatore, tra le varie previsioni volte alla semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo, ha previsto, al Titolo II, Capo I, art. 8 del predetto decreto, la modifica all’art. 88 TUIR disciplinante la tassazione delle sopravvenienze attive.
Il decreto introduce, al primo comma, una norma di interpretazione relativa al  disposto normativo di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR, chiarendo che “[…] non si considerano sopravvenienze  attive,  ai  sensi  del   primo   periodo   di   tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in  sede  di concordato  nella  liquidazione  giudiziale,  di  concordato   minore liquidatorio e di concordato semplificato  per  la  liquidazione  del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive,  ai  sensi  del secondo periodo del medesimo comma 4-ter,  le  riduzioni  dei  debiti dell'impresa anche nei  casi  di  concordato  minore  in  continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione  dei  debiti  omologato  ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo  12  gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato  ai  sensi  dell'articolo  56  del citato decreto legislativo n. 14 del 2019,  pubblicato  nel  registro delle imprese, ovvero di un  piano  di  ristrutturazione  soggetto  a omologazione”.
Il decreto prevede, al comma secondo, che le maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella fornita non sono rimborsabili.
Trattasi di un intervento legislativo di notevole rilevanza in quanto il legislatore, consapevole della importanza che la variabile fiscale assume nella concreta efficacia degli strumenti di regolazione della crisi, ha risolto un’incertezza interpretativa prevedendo che la non imponibilità delle sopravvenienze attive si applica anche alle procedure e agli strumenti previsti dal Codice della Crisi.