APPROVATO IN ESAME PRELIMINARE IL D.LGS IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE: ESTENSIONE DELLA DETASSAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA ESDEBITAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, AL CONCORDATO MINORE, AL CONCORDATO SEMPLIFICATO E AL
Con Comunicato stampa n. 135 del 22.07.2025, il Consiglio dei Ministri ha reso nota l’approvazione in esame preliminare del decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n.111/2023), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA. In tal modo, in vista dell’entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2026 delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il Governo è intervenuto introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.
Tra le misure preliminarmente approvate dal Consiglio dei Ministri rientra la modifica dell’art. 88, comma 4-ter TUIR relativo alla detassazione delle sopravvenienze da riduzione dei debiti d’impresa realizzate nell’ambito di determinati strumenti di risanamento e soluzione della crisi d’impresa.
Nella bozza dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, al Titolo II recante «Disposizioni in materia di crisi d’Impresa», Capo I, art. 5, viene prevista la modifica all’art. 88, comma 4-ter TUIR mediante l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti d’impresa anche ai casi di liquidazione giudiziale e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché l’estensione della parziale non imponibilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Inoltre, il nuovo testo normativo preliminarmente approvato contempla espressamente le procedure minori.
Anzitutto, viene estesa l’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter TUIR alla liquidazione giudiziale, al concordato minore liquidatorio, nonché al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, laddove viene prevista l’integrale detassazione delle sopravvenienze da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato fallimentare o di liquidazione giudiziale, di un concordato preventivo o minore liquidatori, nonché nell’ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o di procedure estere equivalenti.
Inoltre, viene estesa l’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter TUIR al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, laddove viene prevista la detassazione limitata alla parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell’80%, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all'ACE, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, delle plusvalenze che vengano realizzate nell’ambito di un concordato in continuità aziendale, anche minore, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII o dell’art. 182-bis L.F., ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 56 CCII, o dell’art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all’art. 64-bis CCII, o di procedure estere a queste equivalenti.
Trattasi di una previsione di grande rilevanza, considerata inoltre la recente risposta a interpello n. 179 del 07.07.2025 dell’Agenzia delle Entrate che, in tema di sopravvenienze da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, chiariva l’imponibilità delle stesse non solo in relazione alla non estensione dell’applicazione delle misure premiali di cui all’art. 25-bis, comma 5 CCII allo strumento liquidatorio ma anche relativamente alla natura del concordato semplificato, considerato non equivalente alla procedura di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti.
Tra le misure preliminarmente approvate dal Consiglio dei Ministri rientra la modifica dell’art. 88, comma 4-ter TUIR relativo alla detassazione delle sopravvenienze da riduzione dei debiti d’impresa realizzate nell’ambito di determinati strumenti di risanamento e soluzione della crisi d’impresa.
Nella bozza dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, al Titolo II recante «Disposizioni in materia di crisi d’Impresa», Capo I, art. 5, viene prevista la modifica all’art. 88, comma 4-ter TUIR mediante l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti d’impresa anche ai casi di liquidazione giudiziale e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché l’estensione della parziale non imponibilità delle sopravvenienze attive da esdebitazione al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Inoltre, il nuovo testo normativo preliminarmente approvato contempla espressamente le procedure minori.
Anzitutto, viene estesa l’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter TUIR alla liquidazione giudiziale, al concordato minore liquidatorio, nonché al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, laddove viene prevista l’integrale detassazione delle sopravvenienze da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato fallimentare o di liquidazione giudiziale, di un concordato preventivo o minore liquidatori, nonché nell’ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o di procedure estere equivalenti.
Inoltre, viene estesa l’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter TUIR al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, laddove viene prevista la detassazione limitata alla parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell’80%, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all'ACE, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, delle plusvalenze che vengano realizzate nell’ambito di un concordato in continuità aziendale, anche minore, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCII o dell’art. 182-bis L.F., ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 56 CCII, o dell’art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all’art. 64-bis CCII, o di procedure estere a queste equivalenti.
Trattasi di una previsione di grande rilevanza, considerata inoltre la recente risposta a interpello n. 179 del 07.07.2025 dell’Agenzia delle Entrate che, in tema di sopravvenienze da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, chiariva l’imponibilità delle stesse non solo in relazione alla non estensione dell’applicazione delle misure premiali di cui all’art. 25-bis, comma 5 CCII allo strumento liquidatorio ma anche relativamente alla natura del concordato semplificato, considerato non equivalente alla procedura di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti.
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