MINI PROROGA AL 30 NOVEMBRE 2024 PER LA RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI
La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 52 e 53, legge n. 213/2023) aveva previsto la possibilità di procedere alla rivalutazione di partecipazioni e i terreni, prevedendo di poterne usufruire anche con riferimento a tali assets posseduti al 1° gennaio 2024 con scadenza al 30 giugno 2024 (essendo di domenica veniva a cadere il 1° luglio 2024).
Il decreto Omnibus (D.L. n. 113 del 9 agosto 2024) differisce al 30 novembre 2024 la scadenza del 30 giugno 2024 prevista dalla predetta legge di Bilancio 2024 per la rideterminazione del valore di quote e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 e di conseguenza si riaprono i termini per ricorrere alla rivalutazione pagando l’imposta sostitutiva del 16%.
Il termine ultimo entro il quale pagare l’imposta sostitutiva del 16% nonché redigere e giurare la perizia di stima slitta dal 30 giugno al 30 novembre2024.
Possono accedere alla rideterminazione del valore le persone fisiche non esercenti attività d’impresa se alla data del 1° gennaio 2024 posseggono:
- terreni edificabili o con destinazione agricola;
- partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati.
Per usufruire della imposta sostitutiva del 16% (in alternativa all’imposta del 26% sulla plusvalenza da cessione delle quote) è necessario, entro la data ora prorogata al 30 novembre 2024 (decreto Omnibus):
a) far redigere un’apposita perizia giurata da un professionista abilitato (a meno che non si tratti di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati per i quali, in luogo del costo o valore di acquisto, si assume il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2023;
b) corrispondere l’imposta sostitutiva (16%) dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti alla suddetta data del 1° gennaio 2024, che può essere versata:
- in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2024;
- in forma rateale (in tre rate annuali dello stesso ammontare; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%).
L’imposta sostitutiva del 16% va calcolata sull’intero valore risultante dalla perizia.
c) indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la rivalutazione è stata eseguita i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni, riportandoli nelle apposite sezioni del quadro RT (partecipazioni).
Il decreto Omnibus (D.L. n. 113 del 9 agosto 2024) differisce al 30 novembre 2024 la scadenza del 30 giugno 2024 prevista dalla predetta legge di Bilancio 2024 per la rideterminazione del valore di quote e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 e di conseguenza si riaprono i termini per ricorrere alla rivalutazione pagando l’imposta sostitutiva del 16%.
Il termine ultimo entro il quale pagare l’imposta sostitutiva del 16% nonché redigere e giurare la perizia di stima slitta dal 30 giugno al 30 novembre2024.
Possono accedere alla rideterminazione del valore le persone fisiche non esercenti attività d’impresa se alla data del 1° gennaio 2024 posseggono:
- terreni edificabili o con destinazione agricola;
- partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati.
Per usufruire della imposta sostitutiva del 16% (in alternativa all’imposta del 26% sulla plusvalenza da cessione delle quote) è necessario, entro la data ora prorogata al 30 novembre 2024 (decreto Omnibus):
a) far redigere un’apposita perizia giurata da un professionista abilitato (a meno che non si tratti di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati per i quali, in luogo del costo o valore di acquisto, si assume il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2023;
b) corrispondere l’imposta sostitutiva (16%) dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti alla suddetta data del 1° gennaio 2024, che può essere versata:
- in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2024;
- in forma rateale (in tre rate annuali dello stesso ammontare; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%).
L’imposta sostitutiva del 16% va calcolata sull’intero valore risultante dalla perizia.
c) indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la rivalutazione è stata eseguita i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni, riportandoli nelle apposite sezioni del quadro RT (partecipazioni).
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