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Mancanza di dolo in caso di omesso versamento delle imposte a causa della crisi COVID

Il Tribunale di Milano, con pronuncia n. 6254 dello scorso 11 giugno, assolveva un’imprenditrice dal reato di omesso versamento delle ritenute riconoscendo la mancanza dell’elemento soggettivo di cui all’art. 10 bis del D.lgs. 74/2000 “essendo stata offerta adeguata prova della crisi di liquidità che ha coinvolto la società ed ha determinato l’inesigibilità dell’adempimento fiscale” a causa del dilagare dell’emergenza Covid-19 la quale ha provocato un ulteriore aggravio della crisi del settore orafo, in cui l’impresa operava.

La condotta di omesso versamento delle imposte perpetrata dall’imprenditrice, se pur volontariamente commessa, è stata, nei fatti, imposta al soggetto da circostanze esogene e per questo motivo si è ritenuta insussistente la sua colpevolezza.

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