REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI BENI REALIZZATE NELL’AMBITO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA ESDEBITAZIONE REALIZZATE NELL’AMBITO DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO - RISPOSTE A INTERPELLI ADE NN. 178 E 179 DEL 2025
L’Agenzia delle Entrate ha risposto a due interpelli di notevole rilevanza in tema di composizione negoziata della crisi d’impresa e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Con risposta n.178 del 07.07.2025, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione di beni ai creditori effettuata nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa costituisce realizzo di plusvalenze/minusvalenze e che, pertanto, in tali circostanze, non trova applicazione il disposto normativo di cui all’art. 86, comma 5 TUIR.
In particolare, una società in composizione negoziata ha presentato istanza di interpello al fine di comprendere il trattamento tributario riservato alla plusvalenza realizzabile da un’operazione di cessione d’azienda ipotizzata in esecuzione di un accordo ex art. 23, lett. a), CCII e, nello specifico, per comprendere se tra le misure premiali previste dall’art. 25-bis, comma 5 CCII, per estensione analogica, potesse ricomprendersi la previsione di cui all’art. 86, comma 5 TUIR, relativo alle plusvalenze patrimoniali.
L’Agenzia ha risposto che all’operazione prospettata si applicano le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa e che, dunque, non trova applicazione la previsione di legge relativa alla irrilevanza delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori, in quanto l’art. 86, comma 5 TUIR si qualifica come norma a carattere speciale la cui applicazione non risulta contemplata dalla disciplina relativa alla composizione negoziata della crisi d’impresa.
In pari data, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello relativa al procedimento di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, accessibile ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c) CCII quale esito di un percorso di composizione negoziata della crisi di impresa.
Con risposta n.179 del 07.07.2025, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato semplificato liquidatorio concorrono interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito d’impresa.
In particolare, una società in liquidazione ha presentato istanza di interpello per comprendere se la disposizione di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR si potesse applicare alle sopravvenienze attive da stralcio conseguite nell’ambito della precedente procedura di concordato semplificato.
Anzitutto, l’Agenzia ha risposto che la non imponibilità ex art. 88 comma 4-ter TUIR risulta inapplicabile alle sopravvenienze attive realizzate nell’ambito di un concordato semplificato in quanto tale procedura, pur connotandosi quale eventuale esito del percorso di composizione negoziata della crisi di impresa, non gode dell’estensione delle misure premiali previste ex art. 25-bis, comma 5 CCII e, dunque, dell’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter TUIR.
A conferma del diniego dell’applicazione del disposto normativo di cui all’art. 88, comma 4-ter CCII l’Agenzia ha chiarito che il concordato semplificato non può nemmeno considerarsi equivalente ad una procedura di un concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti.
Con risposta n.178 del 07.07.2025, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la cessione di beni ai creditori effettuata nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa costituisce realizzo di plusvalenze/minusvalenze e che, pertanto, in tali circostanze, non trova applicazione il disposto normativo di cui all’art. 86, comma 5 TUIR.
In particolare, una società in composizione negoziata ha presentato istanza di interpello al fine di comprendere il trattamento tributario riservato alla plusvalenza realizzabile da un’operazione di cessione d’azienda ipotizzata in esecuzione di un accordo ex art. 23, lett. a), CCII e, nello specifico, per comprendere se tra le misure premiali previste dall’art. 25-bis, comma 5 CCII, per estensione analogica, potesse ricomprendersi la previsione di cui all’art. 86, comma 5 TUIR, relativo alle plusvalenze patrimoniali.
L’Agenzia ha risposto che all’operazione prospettata si applicano le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa e che, dunque, non trova applicazione la previsione di legge relativa alla irrilevanza delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori, in quanto l’art. 86, comma 5 TUIR si qualifica come norma a carattere speciale la cui applicazione non risulta contemplata dalla disciplina relativa alla composizione negoziata della crisi d’impresa.
In pari data, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello relativa al procedimento di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, accessibile ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c) CCII quale esito di un percorso di composizione negoziata della crisi di impresa.
Con risposta n.179 del 07.07.2025, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nell’ambito di un concordato semplificato liquidatorio concorrono interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito d’impresa.
In particolare, una società in liquidazione ha presentato istanza di interpello per comprendere se la disposizione di cui all’art. 88, comma 4-ter TUIR si potesse applicare alle sopravvenienze attive da stralcio conseguite nell’ambito della precedente procedura di concordato semplificato.
Anzitutto, l’Agenzia ha risposto che la non imponibilità ex art. 88 comma 4-ter TUIR risulta inapplicabile alle sopravvenienze attive realizzate nell’ambito di un concordato semplificato in quanto tale procedura, pur connotandosi quale eventuale esito del percorso di composizione negoziata della crisi di impresa, non gode dell’estensione delle misure premiali previste ex art. 25-bis, comma 5 CCII e, dunque, dell’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter TUIR.
A conferma del diniego dell’applicazione del disposto normativo di cui all’art. 88, comma 4-ter CCII l’Agenzia ha chiarito che il concordato semplificato non può nemmeno considerarsi equivalente ad una procedura di un concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti.
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