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TASSAZIONE DI MODELLI E INFLUENCER PER LE PRESTAZIONI SVOLTE IN ITALIA

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 700 dell’11 ottobre 2021, affronta il tema del trattamento fiscale dei compensi percepiti da modelli e influencer non residenti in Italia, per prestazioni rese nel territorio italiano, per conto di una società estera.

Secondo l’impostazione dell’Agenzia, i compensi percepiti da “modelli professionisti” per le attività di photo shooting svolte nel territorio italiano e la conseguente cessione dei diritti di utilizzazione dell’immagine, devono essere qualificati, in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità, come redditi di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del TUIR.

Con riferimento ai compensi percepiti per l’utilizzazione dei diritti di immagine, occorre considerare il luogo di svolgimento dell’attività artistica o professionale cui i proventi sono correlati (n.d.r. l’Italia), non rilevando il luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento economico del diritto d’immagine.

Dunque, i modelli ed influencer non residenti, che svolgono l’attività professionale presso una location italiana verranno tassati per le prestazioni rese in Italia nella misura del 30% a titolo di ritenuta alla fonte. La società estera, in mancanza di una stabile organizzazione in Italia, non agirà in qualità di sostituto d’imposta.

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