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TRANSAZIONE FISCALE – ACCENTRATA LA DECISIONE SOPRA DETERMINATE SOGLIE
Il Legislatore italiano ha recentemente modificato la procedura di ristrutturazione dei debiti di natura tributaria e previdenziale, di spiccato interesse rispetto agli altri debiti dell’imprenditore in quanto aventi carattere pubblicistico e finalizzati al soddisfacimento di esigenze erariali di carattere collettivo, la cui disciplina è contenuta nell’art. 63 del Codice della Crisi, intitolato “Transazione su crediti tributari e contributivi”.
Il Governo ha presentato un emendamento al d.l. n. 145 del 2023, c.d. “decreto anticipi”, collegato alla Legge di Bilancio 2024 e convertito con modificazioni dalla l. n. 191 del 2023, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Tra gli altri interventi è stata introdotta la previsione che la proposta di transazione fiscale per debiti con determinate caratteristiche presentata nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese in crisi venga sottoposta al parere della direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate piuttosto che alla valutazione della competente struttura regionale.
In particolare, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emesso lo scorso 29 gennaio ha stabilito che con decorrenza dal primo febbraio del 2024 per i crediti che presentano una falcidia superiore al 70% ed un ammontare pari ai trenta milioni di euro è necessario il parere favorevole della direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, individuata con il medesimo provvedimento.
La previsione risponde alla finalità di uniformare a livello nazionale il trattamento riservato alle proposte di transazione fiscale pervenute nell’ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, almeno quando le stesse siano di rilevante entità. Infatti, quando la competenza della valutazione delle proposte di transazione fiscale per lo stralcio dei tributi presentate viene ripartita tra gli uffici periferici regionali risulta potenzialmente implicito il verificarsi di difformità di trattamento a seconda della direzione regionale competente chiamata a validare la proposta.

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